Territorio, filiera e informazione

Prodotto di montagna

Un'indicazione da conoscere, un legame con i luoghi da documentare.

Una guida per chi acquista e per le aziende agricole che vogliono valorizzare produzioni idonee. Con un'attenzione particolare alle castagne e alla farina della nostra valle.

Logo ufficiale italiano Prodotto di montagna
Logo ufficiale, mostrato a scopo informativo: non qualifica automaticamente i prodotti dell'associazione.
Per consumatori e utilizzatori

Che cosa significa davvero?

Prodotto di montagna è un'indicazione facoltativa di qualità dell'Unione europea, riservata ai prodotti agricoli alimentari che rispettano specifiche condizioni di origine e trasformazione. Il riferimento attuale è l'articolo 82 del Regolamento (UE) 2024/1143.

Riguarda il prodotto

Non basta che l'azienda abbia sede in un paese di montagna: vanno rispettati i requisiti della produzione interessata. La qualifica non si trasferisce a tutti i prodotti venduti dalla stessa azienda.

Non equivale ad altri marchi

Non è una DOP, una IGP o una certificazione biologica. Non attesta, da sola, particolari valori nutrizionali, assenza di glutine o una superiore qualità sanitaria.

È una scelta responsabile

L'adesione è volontaria; chi usa l'indicazione deve rispettarne le condizioni. In Toscana opera in autocontrollo, resta responsabile delle dichiarazioni ed è soggetto ai controlli ufficiali.

Approfondimento: obblighi degli operatori secondo Regione Toscana.

Quando scegli un prodotto: leggi il nome dell'operatore, l'etichetta e il lotto. Puoi chiedere da quali luoghi provengono le materie prime e dove sono lavorate. Il logo non sostituisce queste informazioni né identifica da solo il singolo lotto.

La nostra filiera

Dal castagneto al mulino: ogni passaggio conta.

Per i prodotti vegetali il Regolamento delegato (UE) 665/2014, articolo 4, richiede che le piante siano coltivate nelle zone montane individuate ai fini della normativa. Per i trasformati, il principio europeo richiede anche la trasformazione in zona montana.

Per valutare la farina di castagne occorre quindi ricostruire la provenienza dei frutti e la localizzazione delle lavorazioni, comprese essiccazione e molitura. La sede legale dell'azienda, il nome della valle o la sola macinazione a pietra non sono sufficienti a dimostrare questi requisiti.

Attenzione alla deroga dei 30 km

L'articolo 6 del Regolamento 665/2014 elenca specifiche operazioni lattiero-casearie, di macellazione e di spremitura dell'olio. Non è una franchigia generale per i mulini o le cannicciaie. Non applicarla alla farina senza un riscontro normativo e dell'ufficio competente sul caso concreto.

Le aree vanno verificate sulla delimitazione ufficiale, non sulla sola altitudine o sull'appartenenza a un Comune parzialmente montano. La guida della Regione Toscana indica il riferimento cartografico GEOSCOPIO.

Conosci la filiera della farina · Il disciplinare associativo

Il disciplinare associativo e le indicazioni sulle lavorazioni hanno una funzione distinta: il loro rispetto non sostituisce la verifica dei requisiti legali di Prodotto di montagna.

Per aziende agricole e trasformatori

Un percorso pratico, prima dell'etichetta.

  1. Definire prodotto e filiera

    Individuare quali prodotti si vogliono valorizzare, i terreni d'origine e tutti i luoghi di lavorazione. Per latte, carne, miele e prodotti composti valgono anche regole settoriali: questa guida non le sostituisce.
  2. Verificare territori e documenti

    Confrontare i siti con le aree ufficiali. Raccogliere una documentazione coerente delle materie prime, dei passaggi presso terzi e dei lotti. In caso di dubbio, sottoporre la filiera alla Regione o al proprio consulente prima di impegnare la stampa.
  3. Comunicare l'utilizzo alla Regione

    La Toscana prevede la comunicazione entro 30 giorni dall'avvio della produzione. Utilizzare l'Allegato A disponibile nella pagina ufficiale, seguendone le istruzioni di firma, allegati e trasmissione. Conservare invio, protocollo e riscontro ricevuto: non chiamare la procedura una certificazione DOP/IGP.
  4. Mantenere la rintracciabilità

    Il DM 26 luglio 2017, articolo 4, richiede la documentazione dei requisiti lungo produzione, trasformazione e commercializzazione. Non basta avere inviato il modulo una volta.
  5. Gestire variazioni e cessazione

    Le variazioni o la cessazione delle condizioni comunicate vanno segnalate alla Regione entro 30 giorni, con i moduli B o C. Un cambio di mulino, di forniture o di lavorazione richiede di rivalutare la posizione pertinente.

Procedura: moduli e istruzioni ufficiali della Toscana. Per aziende di altre regioni, rivolgersi all'amministrazione territorialmente competente.

La nostra checklist preparatoria

Promemoria organizzativo, non un nuovo modulo obbligatorio o una dichiarazione di idoneità.

  • Prodotto e operatore responsabile identificati.
  • Origine delle castagne e classificazione delle particelle verificate.
  • Cannicciaie, mulini ed eventuali terzisti individuati e verificati.
  • Documenti di conferimento, lavorazione e collegamento ai lotti disponibili.
  • Comunicazione regionale e successive variazioni conservate.
  • Bozza di etichetta e riproduzione del logo controllate prima della tiratura.

Tre dubbi frequenti

Un'azienda presente nell'elenco regionale può usarlo su tutto?

No: verificare filiera, prodotti dichiarati e situazione attuale. L'elenco pubblico è una fotografia delle comunicazioni pervenute, non una garanzia indistinta su ogni confezione dell'azienda. Il collegamento all'elenco aggiornato è nella pagina regionale dei moduli.

La farina di tutti i nostri soci è automaticamente Prodotto di montagna?

No. Non attribuiamo questa qualifica collettivamente. Occorre verificare i requisiti delle produzioni e la documentazione delle singole aziende interessate.

Come chiedere informazioni sul mio prodotto?

Per una confezione acquistata, rivolgersi all'operatore riportato in etichetta indicando il lotto. Per l'avvio o l'aggiornamento della procedura, consultare i contatti nella pagina della Regione. L'associazione può aiutare a raccogliere le domande, ma non rilascia autorizzazioni o certificazioni.

Fonti primarie e approfondimenti

Normativa e strumenti ufficiali

Verifica editoriale: 31 ottobre 2026. Sintesi divulgativa e orientamento operativo, non parere di idoneità aziendale. Per pratiche ed etichette verificare sempre testo vigente, istruzioni regionali e caso concreto. Il consolidato EUR-Lex indicato è stato individuato, ma il suo accesso integrale automatizzato ha richiesto JavaScript; i principi dell'articolo 82 sono stati riscontrati nel testo ufficiale pubblicato.